PATENTE SOSPESA ED
INCAUTO AFFIDAMENTO.
deve applicarsi la
previsione sanzionatoria dell’incauto affidamento ?
La risposta la si ottiene dalla comparazione delle diverse e specifiche norme in materia di patenti di guida che prevedono, per tutte le circostanze, modalità sanzionatoria distinte.
1. L’incauto affidamento è violazione amministrativa prevista dall’art. 115 – comma 5 – per il caso in cui il veicolo venga affidato a persona non idonea per requisiti fisici e psichici o per non avere l’età (minima o massima ) abilitante la conduzione di veicoli a motore, a prescindere dall’eventuale possesso di patente di guida; infatti chi non può avere la patente di guida per la mancanza dei requisiti necessari non può certamente essere sanzionato con la più grave previsione dell’art. 116 del codice della strada.
Quindi l’articolo in trattazione punisce con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 35,00 a Euro 143,00 cui consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta.
Ma il ciclomotore che è un veicolo a motore ed è un bene mobile non iscritto non ha proprietario e chi ne ha la disponibilità è chi lo conduce, secondo la regola generale del codice civile comunemente conosciuta come “ possesso vale titolo “ dettata dall’art. 1141 (si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto ); in tale caso l’incauto affidamento andrà certamente disposto nei confronti del genitore che consente la conduzione a persona priva dei requisiti, ma solo in tal caso poiché, ai sensi dell’art. 2 della legge 689/81 egli non ha la capacità di intendere e di volere e residualmente ( il caso è possibile ma raro ) nei confronti di chi è tenuto alla sorveglianza di persona incapace.
2. L’incauto affidamento è poi violazione amministrativa prevista dall’art. 116 – comma 12° per il caso in cui il veicolo venga affidato a persona che, pur avendo i requisiti di cui al precedente articolo 115, non abbia conseguito la patente di guida (o sia stata revocata ) o il certificato di abilitazione professionale se prescritto.
La previsione sanzionatoria, certamente più pesante dal punto di vista economico (sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 357,00 a Euro 1.433,00.) viene affiancata dalla conseguente sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, con ciò incidendo anche sull’utilizzo del mezzo per un tempo superiore.
Tuttavia, e la norma è perentoria, la sanzione è unicamente applicabile nei confronti di chi è tenuto ad avere i titoli abilitativi alla conduzione di veicoli denominati rispettivamente “patente di guida “ e “ certificato di abilitazione professionale “; solo in questi casi scatta la previsione sanzionatoria dell’incauto affidamento, non certo applicabile nei confronti di chi conduce ciclomotori senza avere conseguito il “ certificato di idoneità alla guida “ perché in diritto amministrativo punitivo vige il principio della tassatività della fattispecie e non è possibile il ricorso all’analogia.
3. la guida con patente sospesa,
ipotesi
espressamente prevista dal Legislatore al comma 6° dell’art. 218 prevede
una sanzione pecuniaria ( da Euro 1.693,00 a 6.774,00) e due distinte sanzioni
accessorie ( la revoca della patente e il fermo amministrativo del veicolo per
un periodo di tre mesi) oltre ad una terza per la reiterazione ( che ricordo al
lettore significa commettere nuovamente la stessa violazione nel corso di un
biennio)
Guida con patente sospesa significa che il titolare di tale
documento rimane titolare; solo non può utilizzare il documento per un dato
periodo, quello della sospensione appunto, ma rimane iscritto all’Albo degli
abilitati alla guida.
Per questo motivo non è possibile ( ed anzi, non è proprio
previsto ) procedere all’irrogazione della sanzione dell’incauto affidamento,
posto che il veicolo utilizzato appartenga a persona terza.
concludendo:
l’incauto affidamento è disposto:
-
se
il veicolo a motore è condotto da persona non in possesso dei requisiti fisici
o psichici o legati all’età minima o massima consentita dall’art. 115 del Codice
della Strada.
- se il ciclomotore è guidato da un minorenne infraquattordicenne o da un ultraquattordicenne che però trasporta secondo passeggero ( in tal senso va letta la previsione del 5 ° comma dell’art. 115 quando recita << o ne consente la condotta >> posto che trasportare un secondo passeggero è una condotta; diversamente il Legislatore si sarebbe limitato a circoscrivere l’ipotesi della conduzione ).
- se il veicolo a motore – per il quale è necessaria la patente di guida - viene condotto da persona che non la ha conseguita o gli sia stata revocata
- se il veicolo a motore – per il quale è necessario il CAP - viene condotto da persona che non lo ha conseguito
Ezio Bassani
Art. 218. Sanzione accessoria della sospensione della patente.